martedì 19 settembre 2017

SESSA AURUNCA / CELLOLE - Buona scuola, tris di vittorie al tribunale di Napoli: gli istituti paritari vanno valutati come quelli statali


SESSA AURUNCA / CELLOLE - Buona scuola: tris di vittorie al tribunale di Napoli. Per il tribunale di Napoli, l'insegnamento nelle scuole paritarie va valutato nella stessa misura di quelle statali. Con tre provvedimenti, due ordinanze ex. art. 700 e una sentenza, il Tribunale Partenopeo ha accolto la tesi dello studio legale BFI, su una vicenda relativa alle procedure di mobilità previste dalla c.d. "buona scuola". Le disposizioni della c.d. buona scuola sulla procedura di mobilità degli insegnanti prevedeva che, il servizio nelle scuole paritarie non fosse valutabile ai fini del trasferimento. Il Tribunale di Napoli sez. Lavoro ha smentito tale tesi confermando che: "Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità (a cui è limitata la domanda), tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". Per questi motivi i giudici con una motivazione chiara hanno disapplicato il CCNI e: "ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ult. cpv (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita` e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata, con affermazione del diritto dell’odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’amministrazione scolastica all’inserimento, come richiesto". I legali dello studio legale BFI -Buonamano-Fusco-Izzo- sottolineano che: "Con tali pronunce si dà un ulteriore contributo al consolidamento del filone giurisprudenziale che dà pieno riconoscimento del principio di uguaglianza e parità di trattamento tra insegnamenti, nella direzione di una maggiore giustizia sostanziale e formale nonché di una armonizzazione del sistema normativo".