mercoledì 12 luglio 2017

SESSA AURUNCA / CELLOLE - Mobilità, accolto ricorso di un'insegnante: il tribunale di Verbania riconosce il servizio prestato nelle scuole paritarie


SESSA AURUNCA / CELLOLE - Il Tribunale di Verbania – Sezione Lavoro, ha accolto un ricorso d’urgenza patrocinato dall’avvocato Buonamano Antimo dello studio legale BFI e relativo ad una docente di Agrigento, trasferita ad Arona (No) ritenendo valutabile, per la mobilità 2016/2017, il servizio d’insegnamento prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie. Il tribunale ha accolto le ragione della docente siciliana sia dal punto di vista del fumuns boni iuris ritenendo che: "Sul tema è intervenuto altresì il d.l. 255/2001, il quale, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente, all’art. 2, comma 2, che “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, non essendo peraltro ravvisabile alcuna ragione per limitare l’efficacia di tale disposizione, eventualmente applicabile anche in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, per pervenire all’opposta soluzione in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera", sia dal punto di vista del periculum in mora ravvisando che: " quanto al periculum in mora, è evidente che la mancata attribuzione alla ricorrente, nell’ambito della procedura di mobilità per cui è causa, dei punti alla stessa spettanti per gli anni di servizio svolti nel servizio paritario, non può che comportare la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile, in parte già verificatosi, essendosi la ricorrente dovuta trasferire in una provincia molto lontana dalla quella di residenza, con conseguenti effetti lesivi non solo sulla sfera patrimoniale, ma anche e soprattutto su quella dei diritti personali e familiari." Per effetto di ciò, il Giudice ha ordinato all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente i punti corrispondenti al predetto servizio prestato pari a sei anni. Questo provvedimento segue un altro precedente del Tribunale di Napoli nord e del tribunale di Padova, che hanno visto capitolare il Miur.