![]() |
Gli avvocati Antimo Buonamano e Fausto Fusco |
SESSA AURUNCA / CELLOLE - Mobilità Scuola 2016/2017: riconoscimento del servizio
prestato nelle scuole paritarie, ordinanza cautelare positiva del Tribunale di
Cassino. Dopo il Tribunale di Napoli e Mantova anche il Tribunale di Cassino,
nella persona del Giudice dott.ssa Gualtieri, si è espressa positivamente sul
riconoscimento del servizio prestato presso le scuole Paritarie con ordinanza
del 29.03.17 (rg. 2132/17). La vicenda trae inizio da un ricorso d’urgenza di
una docente di Valle di Maddaloni, a cui in sede di mobilità 2015/2016 non era
stato riconosciuto tale servizio, tramite lo Studio Legale BFI con il
patrocinio degli avvocati Antimo Buonamano, Giuseppe Izzo e Fausto Fusco, la
docente adiva il tribunale di Cassino, chiedendo la disapplicazione del CCNI
del 8.4.2016 che è intervenuto a regolare la mobilità 2006/2017 nella parte in
cui esclude l’attribuzione di punteggio al servizio prestato negli Istituti
paritari”. Il giudice rifacendosi alla normativa di settore ha cosi
giustificato tale riconoscimento: “L’opzione per il servizio paritario trovava
piena giustificazione nella normativa vigente posto che, subito dopo
l'approvazione della L. n. 62/2000 (norme per la parità scolastica) l’art. 2
comma 2 del D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. 333/01 aveva disposto che “
i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie
di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Per questi motivi il
Tribunale ha Ordinato al MIUR “previa disapplicazione della disposizione di cui
alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S.
2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole
paritarie non è valutabile”; conseguentemente, ordina alle medesime
Amministrazioni di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità
interprovinciale a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto
dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/09 all’a.s.
201/12 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con
attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei 12 punti
corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio spettante”. La
ricorrente sarà quindi assegnata in uno degli ambiti indicato nelle preferenze
espresse, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla
medesima posseduto.