venerdì 23 dicembre 2016

SESSA AURUNCA / SAN CASTRESE - Illegittima assegnazione di una docente in una scuola diversa da quella richiesta, vittoria dello studio BFI sul Miur


SESSA AURUNCA - Illegittima assegnazione di una docente di San Castrese ad un Ambito Territoriale distante a quello di appartenenza, violazione dell’elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e violazione del principio di scorrimento della graduatoria. 
Il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente della frazione di Sessa Aurunca. Si tratta di una prima pronuncia del Tribunale Capitolino nella persona della dott.ssa Bellini del 22 dicembre che stabilisce l’illegittimità dell’assegnazione del ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze, per violazione del principio dello scorrimento della graduatoria.
Secondi i legali dello studio BFI, nella persona di Buonamano, Fusco e Izzo, "questo principio vincola l’Amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria e , quindi, non può prescindere dal rispetto del principio meritocratico". Il Giudice, in accoglimento totale della domanda, ha, inoltre, ritenuto sussistere i due requisiti necessari all’adozione del provvedimento d’urgenza e cioè, il fumus boni iuris ed il pericolum in mora. Se il primo è risultato integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie, oltre che dal richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione.
Il secondo è stato individuato nella circostanza che il motivo dell’urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento che garantisca il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.). Il giudice conclude il provvedimento ordinando al MIUR di “Sospendere l’efficacia della assegnazione della ricorrente presso l’Ambito territoriale 0010 di Roma e ordina al MIUR di trasferire la ricorrente in scuola primaria situata nell’ambito preferito secondo l’ordine espresso e nel rispetto del punteggio; spese al definitivo”.
Lo Studio Legale BFI si dichiara soddisfatto in quanto “Questa ordinanza di sospensione dell’assegnazione del trasferimento della docente di S.Castrese di Sessa Aurunca, di fatto, “demolisce” la procedura di mobilità adottata dal MIUR e traccia un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro”.