venerdì 3 febbraio 2017

SESSA AURUNCA / CELLOLE - Mobilità, colpo di scena: il Tribunale sospende il trasferimento di una docente

L'avvocato Buonamano dello studio legale BFI

SESSA AURUNCA / CELLOLE - Mobilità, colpo di scena: il Tribunale del lavoro di Napoli sospende il trasferimento di una docente.
Il Tribunale del Lavoro di Napoli, in sede di reclamo, con ordinanza del 02 Febbraio 2017 n. 3806/17, riconoscendo le ragioni della ricorrente rappresentata dallo Studio Legale BFI, ha sospeso l’efficacia dell’assegnazione della docente destinata nella provincia di Napoli riportandola nella provincia di Caserta.
Il collegio presieduto dalla dott.ssa Mariavittoria Papa ha ribaltato il provvedimento di primo grado accogliendo: "il reclamo e, in riforma dell’impugnata ordinanza, dichiara il diritto della docente ad essere valutata, negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/2017 secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio".
In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che la ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità territoriale, per l’anno scolastico 2016/2017, stabilito dall’art. 1, co 108, L. 107/2015, con riferimento alla FASE B . Il comma 2 dell’art. 6 prevede, che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”. In sintesi, il sistema prevede che, nell’ambito di ciascuna operazione, la selezione avviene esclusivamente in ragione del maggior punteggio; segue il criterio suppletivo (in caso di parità) dell’anzianità anagrafica. L’ordine di preferenza - degli ambiti territoriali - è riferito alla singola domanda, con l’effetto di posporre l’esame delle istanze di chi ha minor punteggio solo all’esito del soddisfacimento, nella maggior misura possibile ( e dunque nel rispetto “ dell’ordine di preferenza” ) della richiesta di chi ha “ il più alto punteggio”. Il collegio ha ravvisato in merito alle operazioni di mobilità che "nell’ambito della medesima operazione, non è stata data priorità al punteggio maggiore ed in nessun modo rispettato l’ordine di preferenza."
Per tale ragione l’assegnazione della lavoratrice all’Ambito territoriale assegnato è illegittimo e l’amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.