L'avvocato Buonamano dello studio BFI |
SESSA
AURUNCA (Matilde Crolla) – Tarsu 2010, la Commissione Tributaria di Caserta
accoglie il ricorso dei contribuenti. Illegittimi, dunque, gli avvisi
notificati ai cittadini oltre il 31 dicembre 2015 ed avanzati dal Comune di Sessa
Aurunca.
Si tratta dell'invio degli avvisi di accertamento d'ufficio, da parte
del Comune di Sessa Aurunca, in particolare l’Ufficio Tributi, per il presunto
omesso / parziale versamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per
l'anno 2010, avvisi da notificare entro il 31 dicembre 2015 (prescrizione con
termine naturale quinquennale, quindi).
Ebbene, lo studio legale BFI con
ricorso (rg. 4893/16) contro il Comune di Sessa Aurunca dinanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sezione N° 11 ha accolto il
ricorso dichiarando la illegittimità della richiesta avanzata dal Comune di
Sessa aurunca. La Commissione ha ritenuto «di accogliere l'eccezione sollevata
dal ricorrente riguardante la decorrenza dei termini prescrizionali non
trovando accoglimento l'eccezione sollevata dal Comune di Sessa Aurunca.
Tanto
perché la postalizzazione degli avvisi effettuata dal Comune di Sessa aurunca
entro il 31 dicembre 2015 non è pervenuta entro tale data nella piena
conoscenza dei ricorrenti. La Commissione, trattandosi l'avviso di accertamento
atto ricettizio, ha rilevato che lo stesso è pervenuto ai ricorrenti oltre il
termine quinquennale previsto per legge». (sentenza 7629/2016).