SESSA AURUNCA / CELLOLE - Ancora una sentenza positiva per lo
Studio Legale BFI, questa volta è il Tribunale Toscano che si è espresso sul
diritto al riconoscimento del punteggio nelle operazioni di mobilità 2016/2017
per il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Lo Studio Legale BFI con un ricorso patrocinato dagli avvocati Antimo Buonamano, Fausto Fusco (nella foto) e Giuseppe Izzo ottengono una sentenza di totale accoglimento per una docente della provincia di Caserta, la quale in sede di mobilità il MIUR non ha riconosciuto ben 14 anni di servizio presso una scuola Paritaria. Tale ingiustizia ha comportato, per la docente un ingiustificato allontanamento dalla propria famiglia. Il tribunale di Prato, nella persona della dott.ssa Consani, ha eliminato tale ingiustizia disapplicando il CCNI e l’Ordinanza Ministeriale consentendo alla docente di inserire tale punteggio.
Il Tribunale del Lavoro di Prato ha chiaramente specificato che: “preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”, il giudice continuando nella disamina della vicenda puntualizza anche che: “né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie". Il giudice al termine di questa articolata discussione ha cosi deciso: “il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", condanna la p.a. convenuta a valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilià”.
Tale provvedimento è solo
l’ultimo in ordine cronologico di una serie di pronunciamenti di altri
tribunali come ad esempio Napoli, Cassino, Latina e Mantova con i quali i giudici hanno sconfessato l’operato del
Miur in sede di mobilità.Lo Studio Legale BFI con un ricorso patrocinato dagli avvocati Antimo Buonamano, Fausto Fusco (nella foto) e Giuseppe Izzo ottengono una sentenza di totale accoglimento per una docente della provincia di Caserta, la quale in sede di mobilità il MIUR non ha riconosciuto ben 14 anni di servizio presso una scuola Paritaria. Tale ingiustizia ha comportato, per la docente un ingiustificato allontanamento dalla propria famiglia. Il tribunale di Prato, nella persona della dott.ssa Consani, ha eliminato tale ingiustizia disapplicando il CCNI e l’Ordinanza Ministeriale consentendo alla docente di inserire tale punteggio.
Il Tribunale del Lavoro di Prato ha chiaramente specificato che: “preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”, il giudice continuando nella disamina della vicenda puntualizza anche che: “né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie". Il giudice al termine di questa articolata discussione ha cosi deciso: “il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", condanna la p.a. convenuta a valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilià”.